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D. 24/02/2006 n. 40/06

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Deliberazione 24 febbraio 2006 n. 40/06

Modificazione e integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 settembre 2005 n. 188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici.

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

-Nella riunione del 24 febbraio 2006;

-Visti:

• la legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

• il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (di seguito: decreto legislativo n. 387/2003);

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004);

• il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005);

• il decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);

• il testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);

• la deliberazione dell'Autorità 14 settembre 2005 n. 188/05 (di seguito: deliberazione n. 188/05);

• la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2006 n. 28/06 (di seguito: deliberazione n. 28/06);

-Considerato che:

• l'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità, con propri provvedimenti, determina le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle «tariffe incentivanti» trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3, di cui all'art. 52, comma 52.2, lettera

b), del testo integrato;

• l'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 28 luglio 2005 prevede che l'Autorità individua il soggetto che eroga le «tariffe incentivanti», le modalità e le condizioni per l'erogazione, ivi inclusa la verifica del rispetto delle disposizioni degli articoli 4 e 10, tenuto conto di quanto disposto agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto;

• le modifiche e le integrazioni apportate al decreto ministeriale 28 luglio 2005 comportano anche modifiche e integrazioni alle modalità e alle condizioni per l'erogazione delle «tariffe incentivanti», oltre che alla domanda per l'ammissione alle medesime «tariffe incentivanti» allegata alla deliberazione n. 188/05;

-Ritenuto opportuno:

• apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata le medesime modifiche ed integrazioni di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 2006;

• definire le responsabilità e le modalità dell'attività di misura dell'energia elettrica prodotta ai fini dell'erogazione delle «tariffe incentivanti»;

• apportare alla deliberazione n. 188/05 e alla domanda di ammissione alle «tariffe incentivanti» ad essa allegata modifiche ed integrazioni volte a migliorarne l'applicazione, viste anche le esperienze del soggetto attuatore nei primi mesi di applicazione della deliberazione n. 188/05;

• introdurre precisazioni relative alla misura dell'energia elettrica prodotta, prevedendo che il gestore di rete cui l'impianto è collegato o il Gestore contraente, nel caso in cui il soggetto responsabile si avvalga del servizio di scambio sul posto, siano responsabili dell'attività di misura, almeno nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW per i quali la legislazione vigente non prevede la comunicazione all'Ufficio tecnico di finanza della dichiarazione di produzione di energia elettrica;

Delibera:

1. Di modificare e integrare la deliberazione n. 188/05 nei punti di seguito indicati: l'art. 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai soli fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 28 luglio 2005, come successivamente modificato ed integrato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 28 luglio 2005), le definizioni di cui all'art. 1 della deliberazione n. 28/06, oltre che le seguenti

a) la produzione incentivata è: i) per un impianto fotovoltaico con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvale del servizio di scambio sul posto, l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005, e consumata dalle utenze del soggetto responsabile direttamente o in applicazione della disciplina dello scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06; a) ii) per un impianto fotovoltaico di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diverso da quelli di cui alla precedente lettera a), l'energia elettrica prodotta, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 28 luglio 2005

b) l'integrazione architettonica è un intervento, su edifici di nuova costruzione ovvero su edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in virtù del quale i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari.»; all'art. 2, comma 2.1, le parole «Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «Gestore del sistema elettrico - GRTN S.p.a. di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: Gestore del sistema elettrico)»; all'art. 2, comma 2.3, dopo le parole «dagli articoli 5 e 6 del medesimo decreto. », sono aggiunte le seguenti: «Il soggetto attuatore inoltre pubblica nel proprio sito internet, aggiornandole a partire dall'anno 2013, le "tariffe incentivanti" riconosciute agli impianti con moduli fotovoltaici integrati negli edifici di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006.»; all'art. 3, comma 3.1, lettera b), dopo le parole «unico punto di connessione alla rete elettrica», sono aggiunte le seguenti «, non condiviso con altri impianti,»; all'art. 3, comma 3.1, lettere b), c),

e), alla parola «DM» sono sostituite le seguenti «decreto ministeriale»; all'art. 3, comma 3.1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) di impegnarsi a costituire e a far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle "tariffe incentivanti", per i soli impianti di potenza nominale superiore a 50 kW e non superiore a 1000 kW, al soggetto attuatore, la cauzione definitiva nella misura di 1.000 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, commi 1 e 9, del decreto ministeria le 28 luglio 2005, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006,»; all'art. 3, il comma 3.2 è sostituito dal seguente: «3.2 La domanda di ammissione alle "tariffe incentivanti", inclusa la dichiarazione di cui al precedente comma 3.1, dovrà essere inoltrata al soggetto attuatore nei tempi previsti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, tenendo conto che le domande ammesse verranno ordinate secondo quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del medesimo decreto ministeriale. Le domande inoltrate al soggetto attuatore al di fuori dei tempi previsti non vengono considerate.»; all'art. 3, comma 3.4, dopo le parole «decreto ministeriale 28 luglio 2005» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; l'art. 3, comma 3.5 è sostituito dal seguente: «3.5 Il soggetto responsabile, all'atto della comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto ministeriale 28 luglio 2005, trasmette al soggetto attuatore e al gestore di rete cui l'impianto è collegato la documentazione finale di progetto dell'impianto fotovoltaico ai sensi della norma CEI-02 (di seguito: progetto finale), il certificato di collaudo dell'impianto, con almeno due diverse fotografie dell'impianto, e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici che compongono l'impianto, come riportati dai costruttori dei pannelli medesimi. Qualora il soggetto responsabile abbia richiesto di usufruire del beneficio aggiuntivo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 6 febbraio 2006, relativo ad impianti integrati in edifici di nuova costruzione ovvero in edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, la documentazione finale del progetto dovrà contenere elaborati grafici di dettaglio dell'integrazione realizzata in scala 1:20, completati da idonea documentazione fotografica. Nel caso in cui uno o più pannelli che compongono l'impianto, a seguito di danni o avarie non riparabili e che ne rendano necessaria la sostituzione, vengano sostituiti con altri di pari potenza, il soggetto responsabile comunica tempestivamente al soggetto attuatore e al gestore di rete il/i nuovo/i numero/i di matricola a sostituzione di quello/i precedente/i.»; all'art. 3, commi 3.6 e 3.7, alla parola «definitivo» è sostituita la parola «finale»; all'art. 3, comma 3.7, dopo le parole «nell'Allegato 1 al medesimo decreto,» sono inserite le seguenti «e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006»; l'art. 3, comma 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8 In conformità a quanto previsto dall'Allegato A della norma CEI-02, al progetto finale deve essere allegata la dichiarazione scritta, resa dal tecnico o dal professionista che ha firmato il progetto finale, relativa al possesso dei requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per lo sviluppo del progetto stesso.»; all'art. 3, dopo il comma 3.8, sono inseriti i seguenti: «3.9 L'impianto fotovoltaico deve essere realizzato nel medesimo sito indicato all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 2005. In caso contrario, viene meno il diritto alle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006.

3.10 Il soggetto responsabile è tenuto a interagire con il soggetto attuatore anche tramite un portale informativo che verrà appositamente predisposto dal soggetto attuatore medesimo. A tal fine il soggetto responsabile segue le modalità che verranno definite dal soggetto attuatore.»; dopo l'art. 3 e prima dell'art. 4, è inserito il seguente articolo: «Art. 3-bis. Misura dell'energia elettrica prodotta ai fini delle "tariffe incentivanti" previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006. 3-bis.1 Nel caso di impianti fotovoltaici con potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW che si avvalgono del servizio di scambio sul posto si applicano le seguenti disposizioni: 3-bis.1.1 Il soggetto responsabile, di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 28 luglio 2005 coincide con il richiedente, come definito dalla deliberazione n. 28/06. 3-bis.1.2 Il soggetto responsabile si avvale del Gestore contraente per l'attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature per la misura dell'energia elettrica prodotta, nonchè per la rilevazione e la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Il Gestore contraente è responsabile dell'installazione e della manutenzione delle suddette apparecchiature di misura, nonchè della rilevazione e della registrazione delle suddette misure. 3-bis.1.3 La remunerazione per le attività di cui al comma 3-bis.1.2 è pari alla componente tariffaria MIS1 prevista, per il corrispondente livello di tensione, dalla tabella 18, prima colonna, dell'Allegato n. 1 al testo integrato. 3-bis.1.4 Il Gestore contraente trasmette al soggetto attuatore la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate secondo quanto previsto dalla disciplina del servizio di scambio sul posto di cui alla deliberazione n. 28/06, oltre che la registrazione delle misure dell'energia elettrica prodotta. 3-bis.2 Nel caso di impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 1000 kW diversi da quelli di cui al comma 3 bis.1, per i quali l'energia elettrica prodotta coincide con l'energia elettrica immessa in rete, si applica quanto previsto dal testo integrato per la misura dell'energia elettrica immessa. La produzione incentivata di cui all'art. 1, comma

 

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